CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. III PENALE - SENTENZA 25 novembre 2011, n.43679
MASSIMA1. Un torneo di poker sportivo non a distanza, gestito da una società affiliata al CONI, non può essere considerato gioco d'azzardo quando difettano i requisiti dell'alea e dello scopo di lucro. La sua organizzazione, in assenza di una regolamentazione, non necessita delle autorizzazioni previste per il gioco online.
2. In tema di gioco d'azzardo, il fine di lucro deve essere valutato considerando anche l'entità della posta, la durata delle partite, la possibile ripetizione di queste e il tipo di premi erogabili, in denaro o in natura.
CASUS DECISUSIl Tribunale di Palermo revocava il sequestro preventivo di un immobile, in uso gratuito ad un’associazione affiliata al CONI ritenendola legittimata all'organizzazione di tornei di poker texano che non costituisce gioco d'azzardo, ma attività sportiva come desumibile dal disposto dell'art. 38 della legge n. 248/2006. Proponeva ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo denunciando violazione di legge sulla ritenuta insussistenza del fumus commissi delicti poiché, nella specie, era configurabile il gioco d'azzardo ricorrendo i requisiti del fine di lucro e dell'alea.
TESTO DELLA SENTENZA
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. III PENALE - SENTENZA 25 novembre 2011, n.43679 - Pres. Mannino – est. Teresi Osserva
Con ordinanza 17.01.2011 il Tribunale di Palermo revocava il sequestro preventivo di un immobile, sito in (…), in uso gratuito all'Associazione Double Up affiliata al CONI ritenendola legittimata all'organizzazione di tornei di poker texano che non costituisce gioco d'azzardo, ma attività sportiva come desumibile dal disposto dell'art. 38 della legge n. 248/2006.
Rilevava il tribunale che nella sede dell'associazione si svolgevano tornei di poker texano; che per l'ammissione al torneo i partecipanti versavano la quota d'iscrizione di Euro 30; che la PG aveva rinvenuto Euro 1200, corrispondente alla somma delle quote versate dai partecipanti al torneo; che la possibile vincita era costituita da un premio in natura [un viaggio a (…) per due persone].
Proponeva ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo denunciando violazione di legge sulla ritenuta insussistenza del fumus commissi delicti poiché, nella specie, era configurabile il gioco d'azzardo ricorrendo i requisiti del fine di lucro e dell'alea.
Rilevato che non era stata accertata 'la provenienza del denaro contante oggetto del sequestro nonché dell'assegno in bianco anch'esso oggetto di sequestro' e che non era stato esaminato 'il contenuto dei p.c. portatili e dei documenti, asseriva il PM che la somma di Euro 1.200 costituiva 'una probabile traccia di una reale posta pecuniaria in gioco' e che nessun torneo di poker sportivo può essere organizzato senza il rilascio di una concessione statale.
Aggiungeva il PM che non operava nella specie l'art. 38 della legge n. 248/2006 relativo allo svolgimento di tornei di poker non a distanza per i quali non era intervenuta alcuna disciplina, come espressamente previsto dal legislatore.
Chiedeva l'annullamento dell'ordinanza.
In tema di misure cautelari reali e di sequestro preventivo l'ipotesi accusatoria deve corrispondere, per costante giurisprudenza di questa Corte, a una fattispecie astratta sicuramente prevista dalla legge come reato, sicché, quando nella fase delle indagini preliminari sia stato indicato un fatto inquadrarle nel reato in relazione al quale è stato disposto il sequestro, in sede di riesame del provvedimento, l'ipotesi di reato, verificabile sotto il profilo probatorio soltanto nel giudizio di merito, deve essere valutata sul piano dell'astrattezza.
Per il mantenimento del sequestro basta, quindi, la puntuale enunciazione di un'ipotesi di reato che renda necessaria la limitazione o l'esclusione della disponibilità delle cose che siano pertinenti a tale reato.
Soltanto quando l'enunciazione sia manifestamente illogica oppure quando la configurabilità del reato appaia impossibile il giudice del riesame, cui è attribuita pienezza di cognizione che gli consente di prendere in considerazione anche elementi sopravvenuti, è tenuto a revocare il sequestro.
Nel caso in esame il tribunale ha escluso il fumus del reato di esercizio del gioco d'azzardo rilevando che un torneo di poker sportivo non a distanza, gestita da una società affiliata al CONI, non può essere considerato gioco d'azzardo per difetto dei requisiti propri di quest'ultimo.
Una delle sue varianti è il Texas Hold'Em (poker texano) cui si partecipa versando una quota d'iscrizione identica per tutti i partecipanti.
Costoro non possono utilizzare il proprio denaro per effettuare puntate, ma sono dotati di un monte gettoni (dal valore puramente nominale) di partenza uguale per tutti.
Lo scopo del gioco è riuscire ad accumulare tutti i gettoni in gioco.
È eliminato il giocatore che vede ridotti a zero i propri gettoni, mentre chi riuscirà a impossessarsi di tutti, o comunque del maggior numero di gettoni degli avversari, sarà il vincitore della partita.
L'esito della vittoria finale è remunerato, anzitutto, con un punteggio valevole per la graduatoria nazionale dei giocatori di poker sportivi e, in via subordinata, con un premio generalmente in natura e la cui rilevanza, a seconda del numero dei partecipanti, può suscitare anche un obiettivo interesse ma che rimane secondario rispetto al valore della vittoria in sé e al vantaggio che ne conseguono con l'incremento del punteggio personale su base provinciale, regionale e nazionale.
Muovendo da tali premesse il tribunale ha correttamente escluso la ricorrenza del concetto di alea avendo il tipo di gioco praticato, che richiede anche abilità, psicologia e resistenza, la caratteristica di poter stabilire in modo chiaro e inequivocabile un vincitore e una classifica: ciò non è possibile con una partita libera.
Quanto al fine di lucro, il Tribunale, che l'ha escluso, si è adeguato alla giurisprudenza di questa Corte [secondo cui lo stesso deve essere valutato valutando anche l'entità della posta, la durata delle partite, la possibile ripetizione di queste e il tipo di premi erogabili, in denaro o in natura; Cassazione Sezione III n. 9988/2008 RV. 239073] considerando l'esiguità della quota d'iscrizione di Euro. 30, posta in gioco non aumentabile, con rilanci, nel corso del torneo [era, quindi, anticipatamente nota l'eventuale perdita]; la durata del torneo e la consistenza del premio in natura (che si svolgeva in due giorni) destinato ai primi due classificati [un weekend a Taormina acquistato presso un'agenzia di viaggio in data anteriore al sequestro].
Quindi, il controllo sulla motivazione demandato a questa corte di legittimità non può che dare atto della congruità e coerenza dell'apparato argomentativo con riferimento a tutti gli elementi acquisiti nel corso del processo, mentre il ricorso sostanzialmente si risolve in una critica superficiale del tutto disancorata dalle emergenze processuali e giuridicamente erronea stante per espressa previsione normativa i giochi di carte di qualsiasi tipo organizzati in forma di torneo, nel caso in cui la posta in gioco sia costituita esclusivamente dalla sola quota d'iscrizione, sono considerati giochi d'abilità [art. 38 legge 248/2006, come modificato dal comma 93 dell'art. 1 legge n. 296/2006 e dall’art. 1 legge n. 220/2010].
In relazione alla dedotta mancanza di concessione in favore della Double Up da parte dell'AAMS, va osservato che solo il poker sportivo on line è stato disciplinato dall'AAMS tramite una serie di normative ed emendamenti che classificano il poker sportivo quale skill game, e quindi gioco di abilità da esercitare solo in siti autorizzati dai monopoli di stato con precise restrizioni, ma la mancata regolamentazione del poker sportivo non a distanza non rende illecito il gioco, come asserito dal PM, operando la normativa sopraindicata.
Conseguentemente la sentenza impugnata è immune da censure avendo i giudici operato un'adeguata analisi dei dati processuali con una valutazione complessiva degli elementi fattuali e della normativa di riferimento del tutto coerente.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso del PM.
MASSIMA1. Un torneo di poker sportivo non a distanza, gestito da una società affiliata al CONI, non può essere considerato gioco d'azzardo quando difettano i requisiti dell'alea e dello scopo di lucro. La sua organizzazione, in assenza di una regolamentazione, non necessita delle autorizzazioni previste per il gioco online.
2. In tema di gioco d'azzardo, il fine di lucro deve essere valutato considerando anche l'entità della posta, la durata delle partite, la possibile ripetizione di queste e il tipo di premi erogabili, in denaro o in natura.
CASUS DECISUSIl Tribunale di Palermo revocava il sequestro preventivo di un immobile, in uso gratuito ad un’associazione affiliata al CONI ritenendola legittimata all'organizzazione di tornei di poker texano che non costituisce gioco d'azzardo, ma attività sportiva come desumibile dal disposto dell'art. 38 della legge n. 248/2006. Proponeva ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo denunciando violazione di legge sulla ritenuta insussistenza del fumus commissi delicti poiché, nella specie, era configurabile il gioco d'azzardo ricorrendo i requisiti del fine di lucro e dell'alea.
TESTO DELLA SENTENZA
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. III PENALE - SENTENZA 25 novembre 2011, n.43679 - Pres. Mannino – est. Teresi Osserva
Con ordinanza 17.01.2011 il Tribunale di Palermo revocava il sequestro preventivo di un immobile, sito in (…), in uso gratuito all'Associazione Double Up affiliata al CONI ritenendola legittimata all'organizzazione di tornei di poker texano che non costituisce gioco d'azzardo, ma attività sportiva come desumibile dal disposto dell'art. 38 della legge n. 248/2006.
Rilevava il tribunale che nella sede dell'associazione si svolgevano tornei di poker texano; che per l'ammissione al torneo i partecipanti versavano la quota d'iscrizione di Euro 30; che la PG aveva rinvenuto Euro 1200, corrispondente alla somma delle quote versate dai partecipanti al torneo; che la possibile vincita era costituita da un premio in natura [un viaggio a (…) per due persone].
Proponeva ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo denunciando violazione di legge sulla ritenuta insussistenza del fumus commissi delicti poiché, nella specie, era configurabile il gioco d'azzardo ricorrendo i requisiti del fine di lucro e dell'alea.
Rilevato che non era stata accertata 'la provenienza del denaro contante oggetto del sequestro nonché dell'assegno in bianco anch'esso oggetto di sequestro' e che non era stato esaminato 'il contenuto dei p.c. portatili e dei documenti, asseriva il PM che la somma di Euro 1.200 costituiva 'una probabile traccia di una reale posta pecuniaria in gioco' e che nessun torneo di poker sportivo può essere organizzato senza il rilascio di una concessione statale.
Aggiungeva il PM che non operava nella specie l'art. 38 della legge n. 248/2006 relativo allo svolgimento di tornei di poker non a distanza per i quali non era intervenuta alcuna disciplina, come espressamente previsto dal legislatore.
Chiedeva l'annullamento dell'ordinanza.
In tema di misure cautelari reali e di sequestro preventivo l'ipotesi accusatoria deve corrispondere, per costante giurisprudenza di questa Corte, a una fattispecie astratta sicuramente prevista dalla legge come reato, sicché, quando nella fase delle indagini preliminari sia stato indicato un fatto inquadrarle nel reato in relazione al quale è stato disposto il sequestro, in sede di riesame del provvedimento, l'ipotesi di reato, verificabile sotto il profilo probatorio soltanto nel giudizio di merito, deve essere valutata sul piano dell'astrattezza.
Per il mantenimento del sequestro basta, quindi, la puntuale enunciazione di un'ipotesi di reato che renda necessaria la limitazione o l'esclusione della disponibilità delle cose che siano pertinenti a tale reato.
Soltanto quando l'enunciazione sia manifestamente illogica oppure quando la configurabilità del reato appaia impossibile il giudice del riesame, cui è attribuita pienezza di cognizione che gli consente di prendere in considerazione anche elementi sopravvenuti, è tenuto a revocare il sequestro.
Nel caso in esame il tribunale ha escluso il fumus del reato di esercizio del gioco d'azzardo rilevando che un torneo di poker sportivo non a distanza, gestita da una società affiliata al CONI, non può essere considerato gioco d'azzardo per difetto dei requisiti propri di quest'ultimo.
Una delle sue varianti è il Texas Hold'Em (poker texano) cui si partecipa versando una quota d'iscrizione identica per tutti i partecipanti.
Costoro non possono utilizzare il proprio denaro per effettuare puntate, ma sono dotati di un monte gettoni (dal valore puramente nominale) di partenza uguale per tutti.
Lo scopo del gioco è riuscire ad accumulare tutti i gettoni in gioco.
È eliminato il giocatore che vede ridotti a zero i propri gettoni, mentre chi riuscirà a impossessarsi di tutti, o comunque del maggior numero di gettoni degli avversari, sarà il vincitore della partita.
L'esito della vittoria finale è remunerato, anzitutto, con un punteggio valevole per la graduatoria nazionale dei giocatori di poker sportivi e, in via subordinata, con un premio generalmente in natura e la cui rilevanza, a seconda del numero dei partecipanti, può suscitare anche un obiettivo interesse ma che rimane secondario rispetto al valore della vittoria in sé e al vantaggio che ne conseguono con l'incremento del punteggio personale su base provinciale, regionale e nazionale.
Muovendo da tali premesse il tribunale ha correttamente escluso la ricorrenza del concetto di alea avendo il tipo di gioco praticato, che richiede anche abilità, psicologia e resistenza, la caratteristica di poter stabilire in modo chiaro e inequivocabile un vincitore e una classifica: ciò non è possibile con una partita libera.
Quanto al fine di lucro, il Tribunale, che l'ha escluso, si è adeguato alla giurisprudenza di questa Corte [secondo cui lo stesso deve essere valutato valutando anche l'entità della posta, la durata delle partite, la possibile ripetizione di queste e il tipo di premi erogabili, in denaro o in natura; Cassazione Sezione III n. 9988/2008 RV. 239073] considerando l'esiguità della quota d'iscrizione di Euro. 30, posta in gioco non aumentabile, con rilanci, nel corso del torneo [era, quindi, anticipatamente nota l'eventuale perdita]; la durata del torneo e la consistenza del premio in natura (che si svolgeva in due giorni) destinato ai primi due classificati [un weekend a Taormina acquistato presso un'agenzia di viaggio in data anteriore al sequestro].
Quindi, il controllo sulla motivazione demandato a questa corte di legittimità non può che dare atto della congruità e coerenza dell'apparato argomentativo con riferimento a tutti gli elementi acquisiti nel corso del processo, mentre il ricorso sostanzialmente si risolve in una critica superficiale del tutto disancorata dalle emergenze processuali e giuridicamente erronea stante per espressa previsione normativa i giochi di carte di qualsiasi tipo organizzati in forma di torneo, nel caso in cui la posta in gioco sia costituita esclusivamente dalla sola quota d'iscrizione, sono considerati giochi d'abilità [art. 38 legge 248/2006, come modificato dal comma 93 dell'art. 1 legge n. 296/2006 e dall’art. 1 legge n. 220/2010].
In relazione alla dedotta mancanza di concessione in favore della Double Up da parte dell'AAMS, va osservato che solo il poker sportivo on line è stato disciplinato dall'AAMS tramite una serie di normative ed emendamenti che classificano il poker sportivo quale skill game, e quindi gioco di abilità da esercitare solo in siti autorizzati dai monopoli di stato con precise restrizioni, ma la mancata regolamentazione del poker sportivo non a distanza non rende illecito il gioco, come asserito dal PM, operando la normativa sopraindicata.
Conseguentemente la sentenza impugnata è immune da censure avendo i giudici operato un'adeguata analisi dei dati processuali con una valutazione complessiva degli elementi fattuali e della normativa di riferimento del tutto coerente.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso del PM.
Il poker live ormai, da tempo, è rinchiuso in un limbo: non si sa se è legale o meno praticarlo al di fuori dei casinò e gli organi che dovrebbero regolamentare questa disciplina tardano a creare tutti quei presupposti per far nascere i circoli live o le sale da gioco dedicate al poker.
Questo ritardo dovuto ad una organizzazione non corretta dei tempi o forse ad un cambio non preventivato ai vertici della politica italiana, ha fatto sì che le decisione importanti slittassero alla prossima estate: così il governo italiano, con la partecipazione di AAMS, si è preso altri mesi di riflessione per presentare tutte le carte idonee per far partire un regolare bando di gara.
Ma gli amanti del poker live come possono muoversi in questo limbo? Quelli che preferiscono giocare a THE guardandosi negli occhi e scoprire i tell degli avversari cosa possono fare?
Sembra che la legge italiana permetta la pratica del poker live senza correre rischi penali . E’ recente, infatti, una sentenza della Corte di Cassazione che stabilisce fondamentalmente due “punti”: il poker Texas Hold’ em, sia online che live, è un gioco di pura abilità, ma soprattutto precisa anche che, non essendoci un regolamentato specifico per il poker live, non si infrange nessuna legge giocandoci.
Il sito Ipsoa infatti riporta alla luce la decisione della Cassazione che ribalta completamente la tesi del P.M.: ”Al Texas Hold’Em si partecipa versando una quota d’iscrizione identica per tutti i partecipanti i quali, peraltro, non possono utilizzare il loro denaro per effettuare puntate, ma sono dotati di un monte gettoni, del valore puramente nominale, di partenza uguale per tutti. I giochi di carte di qualsiasi tipo, qualora siano organizzati sotto forma di torneo e nel caso in cui la posta di gioco sia costituita esclusivamente dalla sola quota di iscrizione, sono considerati giochi di abilità.
Ma la vera sopresa è quanto emerge dopo: “Gli Ermellini si soffermano sull’eccezione del P.M. relativa alla mancata esistenza della concessione in favore dell’associazione da parte dell’A.A.M.S., osservando come solo il poker sportivo on line è stato disciplinato dall’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato attraverso una serie di normative ed emendamenti che lo classificano come skill game, ossia quale gioco di abilità da esercitarsi solo in siti autorizzati dai Monopoli di Stato con precise restrizioni; tuttavia, aggiungono i giudici di Piazza Cavour, la mancata regolamentazione del poker sportivo non a distanza non rende illecito il gioco, operando infatti l’art. 38 della L. n. 248 del 2006.”
In attesa di una regolamentazione ufficiale sembra, quindi, che giocare a poker live nei limiti del Texas hold’ em in modalità torneo (e non cash) non costituisca reato.
Questo ritardo dovuto ad una organizzazione non corretta dei tempi o forse ad un cambio non preventivato ai vertici della politica italiana, ha fatto sì che le decisione importanti slittassero alla prossima estate: così il governo italiano, con la partecipazione di AAMS, si è preso altri mesi di riflessione per presentare tutte le carte idonee per far partire un regolare bando di gara.
Ma gli amanti del poker live come possono muoversi in questo limbo? Quelli che preferiscono giocare a THE guardandosi negli occhi e scoprire i tell degli avversari cosa possono fare?
Sembra che la legge italiana permetta la pratica del poker live senza correre rischi penali . E’ recente, infatti, una sentenza della Corte di Cassazione che stabilisce fondamentalmente due “punti”: il poker Texas Hold’ em, sia online che live, è un gioco di pura abilità, ma soprattutto precisa anche che, non essendoci un regolamentato specifico per il poker live, non si infrange nessuna legge giocandoci.
Il sito Ipsoa infatti riporta alla luce la decisione della Cassazione che ribalta completamente la tesi del P.M.: ”Al Texas Hold’Em si partecipa versando una quota d’iscrizione identica per tutti i partecipanti i quali, peraltro, non possono utilizzare il loro denaro per effettuare puntate, ma sono dotati di un monte gettoni, del valore puramente nominale, di partenza uguale per tutti. I giochi di carte di qualsiasi tipo, qualora siano organizzati sotto forma di torneo e nel caso in cui la posta di gioco sia costituita esclusivamente dalla sola quota di iscrizione, sono considerati giochi di abilità.
Ma la vera sopresa è quanto emerge dopo: “Gli Ermellini si soffermano sull’eccezione del P.M. relativa alla mancata esistenza della concessione in favore dell’associazione da parte dell’A.A.M.S., osservando come solo il poker sportivo on line è stato disciplinato dall’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato attraverso una serie di normative ed emendamenti che lo classificano come skill game, ossia quale gioco di abilità da esercitarsi solo in siti autorizzati dai Monopoli di Stato con precise restrizioni; tuttavia, aggiungono i giudici di Piazza Cavour, la mancata regolamentazione del poker sportivo non a distanza non rende illecito il gioco, operando infatti l’art. 38 della L. n. 248 del 2006.”
In attesa di una regolamentazione ufficiale sembra, quindi, che giocare a poker live nei limiti del Texas hold’ em in modalità torneo (e non cash) non costituisca reato.
Onde evitare spiacevoli inconvenienti e incomprensioni in materia
del nostro sport Poker Sportivo Texas Hold'em allego alla presente:
Procura di Genova: "Il poker live non è reato"
Mercoledì 21 Luglio 2010
Si prevede cielo sereno per il poker live genovese
Una buona notizia giunge da Genova per tutti gli appassionati del poker live. Nel mese di giugno nel capoluogo ligure erano stati denunciati 20 giocatori sorpresi a partecipare ad un torneo di Texas Hold’em all’interno del circolo dei Vip A.S.D. Nuova S.Giuliano, presieduto dal noto avvocato genovese Riccardo Di Rella.
Il Pubblico Ministero, nella giornata di venerdì 16 luglio, ha presentato richiesta di archiviazione; la parola passa al Giudice per le Indagini Preliminari (GIP) competente che potrebbe archiviare definitivamente il caso (ipotesi molto probabile). Lo spiega nel dettaglio proprio l’avvocato Di Rella sul nostro forum: “il PM ha depositato richiesta di archiviazione ordinando la restituzione delle poche cose rimaste in sequestro, come i soldi, perché non ritiene il Texas Hold’em, nella modalità freezeout, gioco d'azzardo”.
“Con due pagine – riferisce nel dettaglio il noto professionista ligure - di motivazione ha spiegato come manchi uno dei requisiti del reato: viene meno l’elemento dell'azzardo, essendo perdite e vincite già predeterminate”. Riccardo Di Rella commenta infine: “un gioco lecito online non può diventare illecito se svolto dal vivo”.
Una decisione senza dubbio importante sotto il profilo giurisprudenziale: “Se in teoria – spiega Di Rella - in Italia solo le sezioni unite della Cassazione sostanzialmente fanno precedente, è anche vero che se una decisione ben motivata arriva da un tribunale non minore (Genova è sede anche della Corte di Appello, ndr) ha comunque il suo peso”.
D’altronde, nel torneo interrotto, i 50 iscritti avevano pagato un buy-in di 30 euro, in linea con la prima circolare del Ministro Maroni, poi sostituita da un provvedimento successivo nel settembre del 2009 che invocava “tolleranza zero”. Secondo il Pubblico Ministero competente nel Tribunale di Genova, non si configura assolutamente il reato di azzardo. Bisognerà ora attendere le decisioni del GIP e le sue motivazioni. Con ogni probabilità non si procederà nei confronti né degli organizzatori e gestori del circolo, né dei giocatori.
Per la Legge italiana il poker è riconosciuto come uno skill games, non a caso si gioca online. Nel live, nonostante il precedente favorevole di Genova, per il futuro (ed anche per il presente) bisognerà prestare comunque attenzione. Con la pubblicazione del regolamento attuativo della Legge Comunitaria del 2008, sarà consentito giocare dal vivo solo nei luoghi riconosciuti dai Monopoli di Stato.
Ma anche su questo punto, l’Avvocato Di Rella apre ad un’interpretazione meritevole di un approfondimento: “Onde evitare – commenta sul Forum Assopoker- facili entusiasmi e per cercare di spiegare a tutti, anche a quelli che non conoscono bene il diritto, cercherò di illustrare le considerazioni del PM al meglio. Premesso che la Comunitaria 2008 con cui si è cercato di regolamentare il THE prevede una preventiva autorizzazione (licenza) e non concessione (la cui mancanza configurerebbe un reato specifico) e che quindi in assenza di regolamento istitutivo è priva di effetto, bisogna verificare se il Texas Hold'em nella versione freezeout debba considerarsi gioco d'azzardo o meno. Perché sussista il reato previsto dagli art.718 e seguenti del codice penale occorre che sussistano i due elementi fondamentali e cioè: per prima cosa il lucro e poi l’azzardo”. Sarà importante capire nel futuro regolamento attuativo, se il sistema messo in atto da AAMS sarà concessorio o autorizzatorio.
Con un buy-in da 30 euro è difficile configurare anche il fine di lucro. “Questi due elementi devono essere presenti entrambi, uno da solo non è sufficiente, infatti anche se giocassimo a poker a 5 carte ma con un caffè in palio mancherebbe il lucro ed un gioco che è d'azzardo ne perderebbe penalmente la qualifica. Il Texas Hold’em sicuramente, quale che sia il buy in, ha in se l'elemento del lucro, ma è privo di quello dell'azzardo, infatti la conoscenza esatta di quanto verrà perso e di quanto si potrà vincere esclude di per se l'alea. A questo si aggiunga che un gioco considerato lecito e di abilità online non può perdere tali requisiti solo perché si svolge live”. Senza dubbio un’arringa molto convincente.
Naturalmente l’avvocato genovese specifica: “solo per un torneo freezeout vale il discorso: perché una volta perse le fiches il tuo gioco finisce, con dadi e roulette non hai un limite in quello che perdi se non la tua disponibilità economica”.
L’International Mind Sports Association, nella riunione di Dubai, ha riconosciuto ad aprile, il Texas Hold’em tra gli sport mentali, come il bridge, gli scacchi, il backgammon e la dama.
del nostro sport Poker Sportivo Texas Hold'em allego alla presente:
Procura di Genova: "Il poker live non è reato"
Mercoledì 21 Luglio 2010
Si prevede cielo sereno per il poker live genovese
Una buona notizia giunge da Genova per tutti gli appassionati del poker live. Nel mese di giugno nel capoluogo ligure erano stati denunciati 20 giocatori sorpresi a partecipare ad un torneo di Texas Hold’em all’interno del circolo dei Vip A.S.D. Nuova S.Giuliano, presieduto dal noto avvocato genovese Riccardo Di Rella.
Il Pubblico Ministero, nella giornata di venerdì 16 luglio, ha presentato richiesta di archiviazione; la parola passa al Giudice per le Indagini Preliminari (GIP) competente che potrebbe archiviare definitivamente il caso (ipotesi molto probabile). Lo spiega nel dettaglio proprio l’avvocato Di Rella sul nostro forum: “il PM ha depositato richiesta di archiviazione ordinando la restituzione delle poche cose rimaste in sequestro, come i soldi, perché non ritiene il Texas Hold’em, nella modalità freezeout, gioco d'azzardo”.
“Con due pagine – riferisce nel dettaglio il noto professionista ligure - di motivazione ha spiegato come manchi uno dei requisiti del reato: viene meno l’elemento dell'azzardo, essendo perdite e vincite già predeterminate”. Riccardo Di Rella commenta infine: “un gioco lecito online non può diventare illecito se svolto dal vivo”.
Una decisione senza dubbio importante sotto il profilo giurisprudenziale: “Se in teoria – spiega Di Rella - in Italia solo le sezioni unite della Cassazione sostanzialmente fanno precedente, è anche vero che se una decisione ben motivata arriva da un tribunale non minore (Genova è sede anche della Corte di Appello, ndr) ha comunque il suo peso”.
D’altronde, nel torneo interrotto, i 50 iscritti avevano pagato un buy-in di 30 euro, in linea con la prima circolare del Ministro Maroni, poi sostituita da un provvedimento successivo nel settembre del 2009 che invocava “tolleranza zero”. Secondo il Pubblico Ministero competente nel Tribunale di Genova, non si configura assolutamente il reato di azzardo. Bisognerà ora attendere le decisioni del GIP e le sue motivazioni. Con ogni probabilità non si procederà nei confronti né degli organizzatori e gestori del circolo, né dei giocatori.
Per la Legge italiana il poker è riconosciuto come uno skill games, non a caso si gioca online. Nel live, nonostante il precedente favorevole di Genova, per il futuro (ed anche per il presente) bisognerà prestare comunque attenzione. Con la pubblicazione del regolamento attuativo della Legge Comunitaria del 2008, sarà consentito giocare dal vivo solo nei luoghi riconosciuti dai Monopoli di Stato.
Ma anche su questo punto, l’Avvocato Di Rella apre ad un’interpretazione meritevole di un approfondimento: “Onde evitare – commenta sul Forum Assopoker- facili entusiasmi e per cercare di spiegare a tutti, anche a quelli che non conoscono bene il diritto, cercherò di illustrare le considerazioni del PM al meglio. Premesso che la Comunitaria 2008 con cui si è cercato di regolamentare il THE prevede una preventiva autorizzazione (licenza) e non concessione (la cui mancanza configurerebbe un reato specifico) e che quindi in assenza di regolamento istitutivo è priva di effetto, bisogna verificare se il Texas Hold'em nella versione freezeout debba considerarsi gioco d'azzardo o meno. Perché sussista il reato previsto dagli art.718 e seguenti del codice penale occorre che sussistano i due elementi fondamentali e cioè: per prima cosa il lucro e poi l’azzardo”. Sarà importante capire nel futuro regolamento attuativo, se il sistema messo in atto da AAMS sarà concessorio o autorizzatorio.
Con un buy-in da 30 euro è difficile configurare anche il fine di lucro. “Questi due elementi devono essere presenti entrambi, uno da solo non è sufficiente, infatti anche se giocassimo a poker a 5 carte ma con un caffè in palio mancherebbe il lucro ed un gioco che è d'azzardo ne perderebbe penalmente la qualifica. Il Texas Hold’em sicuramente, quale che sia il buy in, ha in se l'elemento del lucro, ma è privo di quello dell'azzardo, infatti la conoscenza esatta di quanto verrà perso e di quanto si potrà vincere esclude di per se l'alea. A questo si aggiunga che un gioco considerato lecito e di abilità online non può perdere tali requisiti solo perché si svolge live”. Senza dubbio un’arringa molto convincente.
Naturalmente l’avvocato genovese specifica: “solo per un torneo freezeout vale il discorso: perché una volta perse le fiches il tuo gioco finisce, con dadi e roulette non hai un limite in quello che perdi se non la tua disponibilità economica”.
L’International Mind Sports Association, nella riunione di Dubai, ha riconosciuto ad aprile, il Texas Hold’em tra gli sport mentali, come il bridge, gli scacchi, il backgammon e la dama.
“ L’Ordinanza del Consiglio di Stato: un grande passo avanti per il Poker Sportivo e la conferma Istituzionale della linea sportiva di FIGP”
La sesta sezione del Consiglio di Stato ha accolto il ricorso di Poker One Campobasso, Associazione affiliata a FIGP, per la sospensiva dell'ordinanza del Tar Molise che proibiva i tornei live di poker Texas hold'em nella regione.
"Il provvedimento impugnato risulta affetto da difetto di motivazione, specie in considerazione del fatto che l'impegno dell'appellante di limitare la quota di iscrizione ad euro 50,00 (senza alcuna possibilità di poter rientrare nel gioco con altro denaro) rende il torneo oggetto del presente giudizio del tutto analogo ad altri tornei che sono invece stati autorizzati da altre Questure (nota della Questura di Bari del 16 maggio 2007). Pertanto, in assenza di una determinazione di carattere generale da parte del Ministero, tale disparità di trattamento, non sorretta da adeguata motivazione, evidenzia la sussistenza del fumus boni iuris".
La sesta sezione accoglie dunque l'appello (Ricorso numero: 5637/2008 ) e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, accoglie l'istanza cautelare in primo grado.
"E’ un grande passo avanti per il Poker Sportivo – dichiara Isidoro Alampi, Presidente di FIGP – è molto importante che il Consiglio di Stato si sia espresso contro la disparità di trattamento da parte delle Questure che subiscono tante nostre Associazioni e che viene percepita come una grave ingiustizia. L’Ordinanza conferma ancora una volta come la linea sportiva perseguita con fermezza dalla FIGP e il continuo contatto e confronto con le Autorità, siano la strada giusta per giungere alla regolamentazione del settore. In quest’ottica, l’acquisizione agli atti del procedimento della relazione del Ministero degli Interni in merito al poker sportivo, rappresenta una tappa significativa del percorso.
Tale relazione, di fondamentale importanza per tutto il movimento, ha fatto propri i suggerimenti e i consigli espressi da FIGP durante le riunioni ministeriali dello scorso anno e che la Federazione ha espresso nel proprio “Regolamento delle Gare” di recente attuazione. Da ridiscutere, eventualmente, alcuni punti supplementari, di indirizzo restrittivo quali il limite massimo di iscrizione di 30 euro per eventi diversi dal livello nazionale che invece viene fissato in 100 euro e la frequenza di tornei che le Associazioni possono organizzare, fissata in uno al giorno. E’ comunque da rimarcare e apprezzare la lungimiranza con la quale il Ministero si esprime in favore del poker sportivo come evoluzione di un fenomeno sociale che non può essere più associato al vecchio stereotipo di gioco d’azzardo.
Nonostante altre organizzazioni di settore abbiano più volte pubblicamente attaccato questa iniziativa giudiziaria ritenendola prematura e troppo rischiosa, salvo poi cercare di assumerne i meriti in queste ore, la Federazione ha sempre ritenuto prioritario il cammino legale del movimento preferendo sempre la chiarezza, la trasparenza e il confronto pubblico al timore che decisioni contrarie delle Istituzioni potessero indebolirne l’autorevolezza.
I meriti per questo splendido risultato vanno attribuiti all’Associazione PokerOne di Campobasso, rappresentata dal suo Presidente, Mauro Minichetti, che non si è arresa a quella che riteneva una decisione ingiusta della Questura di Campobasso e del Tar Molise. La FIGP ha sostenuto la decisione di PokerOne in tutte le sedi e contribuito alle spese legali.”
“E’ una vittoria di tutte le Associazioni che praticano il poker sportivo secondo le regole – dichiara Mauro Minichetti, Presidente di Poker One -, è una vittoria della FIGP che non ci ha fatto mai mancare il suo appoggio e il suo aiuto. Vorrei ringraziare tutti gli associati di PokerOne che mi hanno permesso di condurre questa battaglia legale, il Presidente Alampi per il suo sostegno sia personale che istituzionale e gli Avvocati Potente, Di Pardo e Iacovino che hanno brillantemente condotto il procedimento. Da oggi tante Associazioni potranno praticare più serenamente il nostro sport e il Molise non sarà più una regione emarginata dal poker sportivo.”
La sesta sezione del Consiglio di Stato ha accolto il ricorso di Poker One Campobasso, Associazione affiliata a FIGP, per la sospensiva dell'ordinanza del Tar Molise che proibiva i tornei live di poker Texas hold'em nella regione.
"Il provvedimento impugnato risulta affetto da difetto di motivazione, specie in considerazione del fatto che l'impegno dell'appellante di limitare la quota di iscrizione ad euro 50,00 (senza alcuna possibilità di poter rientrare nel gioco con altro denaro) rende il torneo oggetto del presente giudizio del tutto analogo ad altri tornei che sono invece stati autorizzati da altre Questure (nota della Questura di Bari del 16 maggio 2007). Pertanto, in assenza di una determinazione di carattere generale da parte del Ministero, tale disparità di trattamento, non sorretta da adeguata motivazione, evidenzia la sussistenza del fumus boni iuris".
La sesta sezione accoglie dunque l'appello (Ricorso numero: 5637/2008 ) e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, accoglie l'istanza cautelare in primo grado.
"E’ un grande passo avanti per il Poker Sportivo – dichiara Isidoro Alampi, Presidente di FIGP – è molto importante che il Consiglio di Stato si sia espresso contro la disparità di trattamento da parte delle Questure che subiscono tante nostre Associazioni e che viene percepita come una grave ingiustizia. L’Ordinanza conferma ancora una volta come la linea sportiva perseguita con fermezza dalla FIGP e il continuo contatto e confronto con le Autorità, siano la strada giusta per giungere alla regolamentazione del settore. In quest’ottica, l’acquisizione agli atti del procedimento della relazione del Ministero degli Interni in merito al poker sportivo, rappresenta una tappa significativa del percorso.
Tale relazione, di fondamentale importanza per tutto il movimento, ha fatto propri i suggerimenti e i consigli espressi da FIGP durante le riunioni ministeriali dello scorso anno e che la Federazione ha espresso nel proprio “Regolamento delle Gare” di recente attuazione. Da ridiscutere, eventualmente, alcuni punti supplementari, di indirizzo restrittivo quali il limite massimo di iscrizione di 30 euro per eventi diversi dal livello nazionale che invece viene fissato in 100 euro e la frequenza di tornei che le Associazioni possono organizzare, fissata in uno al giorno. E’ comunque da rimarcare e apprezzare la lungimiranza con la quale il Ministero si esprime in favore del poker sportivo come evoluzione di un fenomeno sociale che non può essere più associato al vecchio stereotipo di gioco d’azzardo.
Nonostante altre organizzazioni di settore abbiano più volte pubblicamente attaccato questa iniziativa giudiziaria ritenendola prematura e troppo rischiosa, salvo poi cercare di assumerne i meriti in queste ore, la Federazione ha sempre ritenuto prioritario il cammino legale del movimento preferendo sempre la chiarezza, la trasparenza e il confronto pubblico al timore che decisioni contrarie delle Istituzioni potessero indebolirne l’autorevolezza.
I meriti per questo splendido risultato vanno attribuiti all’Associazione PokerOne di Campobasso, rappresentata dal suo Presidente, Mauro Minichetti, che non si è arresa a quella che riteneva una decisione ingiusta della Questura di Campobasso e del Tar Molise. La FIGP ha sostenuto la decisione di PokerOne in tutte le sedi e contribuito alle spese legali.”
“E’ una vittoria di tutte le Associazioni che praticano il poker sportivo secondo le regole – dichiara Mauro Minichetti, Presidente di Poker One -, è una vittoria della FIGP che non ci ha fatto mai mancare il suo appoggio e il suo aiuto. Vorrei ringraziare tutti gli associati di PokerOne che mi hanno permesso di condurre questa battaglia legale, il Presidente Alampi per il suo sostegno sia personale che istituzionale e gli Avvocati Potente, Di Pardo e Iacovino che hanno brillantemente condotto il procedimento. Da oggi tante Associazioni potranno praticare più serenamente il nostro sport e il Molise non sarà più una regione emarginata dal poker sportivo.”
La seconda sezione penale del Tribunale di Lecce ha assolto il titolare del circolo 'Salento Pro Hold'em' dalle accuse del pubblico ministero che chiedeva 3 mesi di carcere e un'ammenda di 500 euro per aver violato le leggi sul gioco d'azzardo organizzando tornei di Texas Hold'em considerati illegali. Il giudice Fabrizio Malagnino ha invece assolto l'accusato "dai reati ascrittigli perchè il reato non sussiste e ordina il dissequestro e la restituzione all'avente diritto di quanto in sequestro".
E' l'ennesima novità per il poker live, questa sentenza (in possesso di questa redazione), emessa l'11 gennario 2012 e depositata nella segreteria del tribunale salentino il 19 dello stesso mese, e che riconosce due fattori molto importanti: il poker è un gioco di abilità e, viste le nuove leggi entrate in vigore e in attesa di regolamenti attuativi, non ci sono reati che inquadrano ed eventualmente puniscono la pratica di questa disciplina. Ergo, in attesa del regolamento, appena slittato al 30 giugno 2012, i tornei di poker sembrano liberi da qualsiasi divieto. Ovviamente secondo il giudice leccese anche se la sua decisione cita quella della Corte di Cassazione che, pur contraddicendosi in due pronunce, era arrivata alla medesima considerazione.
Il Pm aveva citato in giudizio il titolare del circolo e l'11 gennaio al Lecce si è tenuto il dibattimento con la comunicazione della sentenza del giudice dopo aver ascoltato le parti. "Le risultanze dibattimentali non consentono l'affermazione della penale responsabilità dell'imputato in ordine ai reati ascrittigli", ha subito espresso il giudice lanciandosi in una forbita spiegazione del poker Texas Hold'em "ai fini di un giudizio sulla responsabilità dell'imputato".
ECCO I PUNTI CHIAVE DELLA SENTENZA - "Chiara e perentoria è la succitata affermazione della Suprema Corte secondo cui, al di là della (comunque insussistente) contravvenzione in materia d'azzardo - recita la sentenza - la pratica abusiva del Texas Hold'em dal vivo senza concessione non integra alcuna ulteriore ipotesi di reato".
Dopo una serie di lunghe ed esaustive spiegazioni (19 pagine il contenuto della sentenza) che descrivono a mena dito il poker nelle sue più varie accezioni, il giudice valuta che "mancando l'integrazione di qualsivoglia elemento costitutivo del contestato reato di cui all'art.718 c.p. impone l'assoluzione dell'imputato perchè il fatto non sussiste".
Una di queste premesse sembra lasciare il segno su una delle sentenze più complete della giurisprudenza del poker live per merito della controparte e soprattutto dell'attento giudice Malagnino: "Certo è che nessuna nuova norma penale il Legislatore ha introdotto a carico di organizzatori e partecipanti a tornei di poker sportivo live non autorizzati dall'Aams: infatti, le sanzioni penali introdotto dall'art-24 co 23 L. 88/2009, riguardano solo i giochi online".
Va a decadere quindi il divieto che sembrava implicito nella comunitaria 2009? : "Se, quindi, oggi il poker sportivo live non è più libero come in passato, ma sottoposto ad uno specifico regime autorizzatorio e, successivamente, dettagliatamente disciplinato dal regolamento attuativo, nondimeno la sua pratica abusiva non integra alcuna fattispecie di reato".
E' l'ennesima novità per il poker live, questa sentenza (in possesso di questa redazione), emessa l'11 gennario 2012 e depositata nella segreteria del tribunale salentino il 19 dello stesso mese, e che riconosce due fattori molto importanti: il poker è un gioco di abilità e, viste le nuove leggi entrate in vigore e in attesa di regolamenti attuativi, non ci sono reati che inquadrano ed eventualmente puniscono la pratica di questa disciplina. Ergo, in attesa del regolamento, appena slittato al 30 giugno 2012, i tornei di poker sembrano liberi da qualsiasi divieto. Ovviamente secondo il giudice leccese anche se la sua decisione cita quella della Corte di Cassazione che, pur contraddicendosi in due pronunce, era arrivata alla medesima considerazione.
Il Pm aveva citato in giudizio il titolare del circolo e l'11 gennaio al Lecce si è tenuto il dibattimento con la comunicazione della sentenza del giudice dopo aver ascoltato le parti. "Le risultanze dibattimentali non consentono l'affermazione della penale responsabilità dell'imputato in ordine ai reati ascrittigli", ha subito espresso il giudice lanciandosi in una forbita spiegazione del poker Texas Hold'em "ai fini di un giudizio sulla responsabilità dell'imputato".
ECCO I PUNTI CHIAVE DELLA SENTENZA - "Chiara e perentoria è la succitata affermazione della Suprema Corte secondo cui, al di là della (comunque insussistente) contravvenzione in materia d'azzardo - recita la sentenza - la pratica abusiva del Texas Hold'em dal vivo senza concessione non integra alcuna ulteriore ipotesi di reato".
Dopo una serie di lunghe ed esaustive spiegazioni (19 pagine il contenuto della sentenza) che descrivono a mena dito il poker nelle sue più varie accezioni, il giudice valuta che "mancando l'integrazione di qualsivoglia elemento costitutivo del contestato reato di cui all'art.718 c.p. impone l'assoluzione dell'imputato perchè il fatto non sussiste".
Una di queste premesse sembra lasciare il segno su una delle sentenze più complete della giurisprudenza del poker live per merito della controparte e soprattutto dell'attento giudice Malagnino: "Certo è che nessuna nuova norma penale il Legislatore ha introdotto a carico di organizzatori e partecipanti a tornei di poker sportivo live non autorizzati dall'Aams: infatti, le sanzioni penali introdotto dall'art-24 co 23 L. 88/2009, riguardano solo i giochi online".
Va a decadere quindi il divieto che sembrava implicito nella comunitaria 2009? : "Se, quindi, oggi il poker sportivo live non è più libero come in passato, ma sottoposto ad uno specifico regime autorizzatorio e, successivamente, dettagliatamente disciplinato dal regolamento attuativo, nondimeno la sua pratica abusiva non integra alcuna fattispecie di reato".